MUOVERSI ALLEGRAMENTE APS
STATUTO SOCIALE
Art. 1 – Denominazione e sede
L’Associazione Sportiva Dilettantistica Muoversi Allegramente, costituita in data 12/09/2007 e trasformata in onlus in data 17/10/2014 con riferimento all’art. 18 della Costituzione Italiana, agli art. 36, 37 e 38 del Codice Civile, secondo i disposti del D.Lgs. 460/1997, della Legge n. 398 del 16/12/1991 compreso quanto disposto dall’art. 90 L. 289/2002, ai sensi dell’art. 32 comma 1 del D.Lgs. n.117/2017 “Codice del Terzo Settore” e delle norme del Codice Civile in tema di associazioni, viene modificata in Associazione culturale e ricreativa, di promozione e sviluppo sociale denominata: “Associazione Muoversi Allegramente APS“ con sede in Nole. Il trasferimento della sede legale, se avviene all’interno dello stesso Comune, non comporta modifica statutaria.
A decorrere dall’avvenuta istituzione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) e ad avvenuta iscrizione dell’Associazione nell’apposita sezione di questo, l’acronimo APS o l’indicazione di “associazione di promozione sociale” dovranno essere inseriti nella denominazione sociale. Dal momento dell’iscrizione al RUNTS la denominazione dell’Associazione diventerà quindi “Muoversi Allegramente APS” ovvero “Muoversi Allegramente Associazione di Promozione Sociale”.
Gli adeguamenti alle disposizioni contenute nel Codice Terzo Settore – D.Lgs. n.117/2017 apportate al presente Statuto avranno efficacia alla decorrenza del termine di cui all’art. 104 co.2 del C.T.S. Dallo stesso termine cesseranno di efficacia le clausole statutarie connesse all’adesione al regime Onlus ma divenute incompatibili con la sopravvenuta disciplina degli Enti del Terzo Settore.
Art. 2 – Oggetto sociale, scopi e attività
“Muoversi allegramente” è un’associazione apartitica, aconfessionale, democratica e pluralista che opera per la costruzione di valore nella comunità umana, senza perseguire fini di lucro, ma perseguendo esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale operando anche mediante forme di collaborazione con lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli enti locali. “Muoversi Allegramente” ha la finalità di favorire il diritto all’espressione della propria individualità ovviando e prevenendo situazioni di isolamento e di emarginazione, e si impegna per il miglioramento della qualità della vita dei minori, degli adolescenti, degli adulti, di soggetti in situazioni di disagio fisico, psichico o sociale, e di altre persone temporaneamente o strutturalmente in difficoltà.
“Muoversi Allegramente” promuove altresì la cultura di aggregazione, socializzazione ed umanizzazione avente al centro il rispetto del patrimonio umano e culturale della popolazione giovanile.
Per la realizzazione delle finalità citate e al fine di sostenere l’autonoma iniziativa della collettività che concorre a perseguire il bene comune, l’APS si propone, ai sensi dell’art. 5 del Codice, di svolgere in via esclusiva o principale ed in conformità alle norme particolari che ne disciplinano l’esercizio, una o più delle attività di interesse generale di seguito indicate:
- lettera t) Organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;
- lettera w) Promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici;
- lettera i) Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale.
Per il raggiungimento dei propri scopi sociali, nello specifico l’Associazione si propone di:
- sviluppare, promuovere, coordinare iniziative per rispondere ai bisogni di attività motorio- sportive dilettantistiche di uomini e donne di ogni età, condizione sociale e nazionalità favorendo lo svolgersi della vita associativa in un ambiente di sereno incontro per reciproci scambi di idee, conoscenze ed esperienze e contribuendo allo sviluppo, alla diffusione ed alla promozione dello sport dilettantistico in ogni sua forma e specialità agonistica, amatoriale e ricreativa, curando la preparazione e gestione di squadre delle varie discipline sportive, promuovendo le attività riconducibili allo “sport per tutti” prevedendo altresì l’inserimento di soggetti disabili e/o svantaggiati;
- promuovere, organizzare, esercitare e gestire attività sportive dilettantistiche compresi programmi didattici di istruzione, qualificazione e perfezionamento, nonché di coordinamento delle attività sportive, ricreative e culturali con enti locali, regionali, statali, dell’Unione Europea e privati anche organizzando eventi sportivi dilettantistici;
- collaborare con enti pubblici, organizzazioni ed associazioni e privati, sulle tematiche che riguardano il proprio oggetto di attività;
- perseguire finalità culturali, ricreative, dell’informazione, sportive e simili attraverso la gestione di attività nei campi dell’informazione, della cultura, dello spettacolo, dello sport, della ricreazione e del tempo libero finalizzata al miglioramento fisico e psichico dell’individuo;
- promuovere eventi pubblici, in collaborazione con le realtà e le amministrazioni locali, allo scopo di lavorare sullo stigma che accompagna le tematiche oggetto dell’azione dell’Organizzazione;
- le attività indicate sono rivolte in via principale verso soggetti svantaggiati quali ad esempio bambini, giovani ed adulti con disabilità intellettiva, soggetti “a rischio” di sviluppare disturbi comportamentali e le loro famiglie;
- eventualmente affittare, acquistare, vendere, costruire e gestire immobili di impianti destinati alle proprie attività e/o gestire punti di incontro, bar e ristoranti, soggiorni e attività di carattere turistico, alberghiero ed affini; somministrare cibo e bevande in occasione di eventi sportivi e feste.
- Ogni altra attività non specificatamente menzionata ma comunque collegata con quelle precedentemente elencate, purché coerente con le finalità istituzionali e idonea a perseguirne il raggiungimento.
L’Associazione potrà svolgere, ai sensi dell’art.6 del C.T.S., anche attività diverse da quelle di interesse generale, a condizione che esse siano secondarie e strumentali all’attività principale. La determinazione delle attività diverse è rimessa al Consiglio Direttivo che, osservando le eventuali delibere dell’Assemblea dei soci in materia, è tenuto a rispettare i criteri e i limiti stabiliti dal C.T.S. ed alle disposizioni attuative dello stesso rispetto allo svolgimento di tali attività ossia, nel caso l’Associazione eserciti attività diverse, il Consiglio Direttivo dovrà attestare il carattere secondario e strumentale delle stesse nei documenti di bilancio ai sensi dell’art. 13, comma 6, del Codice.
L’Associazione potrà altresì porre in essere raccolte pubbliche di fondi al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nelle forme, nelle condizioni e nei limiti di cui all’art.7 del D.Lgs.n.117/2017 e dei successivi decreti attuativi allo stesso.
L’Associazione esplicitamente accetta ed osserva lo Statuto ed il Regolamento dell’Ente di Promozione Sportiva e/o delle Federazioni Sportive a cui intende aderire in base alla specifica attività svolta dall’Associazione stessa, nell’ambito dei propri fini istituzionali evidenziati dal presente Statuto.
Le attività precedentemente indicate sono svolte dall’APS in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati e non associati.
L’attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall’APS, tramite il quale svolge l’attività, soltanto le spese preventivamente autorizzate, effettivamente sostenute e documentate, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall’Assemblea dei soci dell’APS. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.
Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell’articolo 46 del DPR n. 445/2000, purché non superino l’importo stabilito dall’organo sociale competente il quale delibera sulle tipologie di spesa e sulle attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso, secondo quanto previsto dall’art. 17 del Codice.
La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’APS di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.
L’APS ha l’obbligo di assicurare i propri volontari ai sensi dell’art. 18 del Codice.
L’APS può avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente o di altra natura, anche dei propri associati, fatto comunque salvo quanto disposto dall’articolo 17, comma 5 del Codice, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell’attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell’attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati.
Art. 3 – Soci
Il numero dei soci è illimitato.
L’Associazione riconosce la qualità di Socio a tutti i cittadini che condividono gli scopi e le finalità dell’organizzazione, s’impegnano spontaneamente per realizzarle versando e partecipando alla vita associativa, e ne accettano lo Statuto Sociale portando con continuità il loro contributo associativo, culturale ed economico. Può diventare socio ogni persona indipendentemente dalla propria identità sessuale, nazionalità, appartenenza etnica, politica e religiosa.
L’adesione all’Organizzazione comporta per l’associato maggiore di età il diritto di voto nell’assemblea per l’approvazione e le modificazioni dello Statuto e per la nomina degli organi direttivi dell’Organizzazione. Tra i soci vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative. E’ pertanto espressamente esclusa ogni sorta di limitazione della partecipazione alla vita associativa.
L’adesione all’Organizzazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fatto salvo il diritto di recesso di cui al presente articolo.
I soci di dividono nelle seguenti categorie: a) fondatori, b) onorari, c) ordinari.
a) I Soci fondatori sono tutti e solo i firmatari dell’atto costitutivo dell’Associazione. La qualifica di Socio fondatore si perde per decesso, espulsione o radiazione, dimissioni, che debbono essere presentate al Consiglio Direttivo.
b) I Soci ordinari sono coloro che, condividendo le finalità dell’Associazione operano per il loro raggiungimento, partecipando alle attività secondo le proprie capacità personali e sottoscrivono le quote associative. La qualifica di Socio ordinario si perde per decesso, espulsione, radiazione o dimissioni, che debbono essere presentate al Consiglio Direttivo.
c) I Soci onorari sono quelle persone alle quali l’Associazione deve particolare riconoscenza: vengono nominati dall’Assemblea Ordinaria, su proposta del Consiglio Direttivo e non possono essere in numero superiore a 15 unità. La qualifica di Socio onorario si perde per decesso, espulsione o radiazione, dimissioni, che debbono essere presentate al Consiglio Direttivo.
Tutti i soci possono rinnovare ogni anno la loro iscrizione senza alcun vincolo e, all’atto, sono tenuti al pagamento della quota associativa nella misura e secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo o di eventuali quote contributive mensili od altre periodicità in relazione all’attività dell’Associazione.
Art. 4 – Domanda di Ammissione
L’ammissione di un nuovo socio è regolata in base a criteri non discriminatori per motivi di genere, etnici, razziali, culturali, politici o religiosi.
Per ottenere l’ammissione all’Associazione occorre:
- presentare domanda di ammissione scritta al Consiglio Direttivo dell’Associazione, il quale, entro 30 giorni, deve esprimere il proprio parere in merito;
- la domanda di ammissione deve contenere l’impegno del richiedente ad attenersi alle norme del presente Statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni prese dagli organi sociali;
- versare la quota associativa.
Le domande di ammissione a Socio presentate da minorenni o da persone tutelate o in amministrazione di sostegno dovranno essere controfirmate dall’esercente la potestà parentale o dal tutore/ amministratore di sostegno.
Nel caso in cui la domanda venga respinta, essa deve essere sempre motivata e comunicata all’interessato entro 60 giorni, e l’interessato potrà presentare ricorso sul quale si pronuncerà in via definitiva l’Assemblea ordinaria nella sua prima convocazione utile.
Il Consiglio direttivo comunica l’ammissione agli interessati e cura l’annotazione dei nuovi aderenti nel libro soci dopo che gli stessi avranno versato la quota stabilita dall’Assemblea.
La qualifica di socio è intrasmissibile.
Art. 5 – Diritti e Doveri dei Soci
Tutti i soci godono degli stessi diritti e doveri di partecipazione alla vita dell’APS ed alla sua attività.
La qualifica di socio dà diritto:
- a partecipare a tutte le attività promosse dall’Associazione;
- a partecipare alla vita associativa, anche esprimendo il proprio voto in tutte le sedi deputate, in particolare in merito all’approvazione e modifica delle norme dello Statuto ed eventuali regolamenti e alla nomina degli organi direttivi dell’Associazione;
- a godere dell’elettorato attivo e passivo e a consultare i libri sociali presentando richiesta scritta al Consiglio direttivo.
Sono eleggibili alle cariche sociali coloro che:
- hanno raggiunto la maggiore età;
- hanno un’anzianità di iscrizione di almeno sei mesi;
- non abbiano avuto condanne penali passate in giudicato per reati non colposi, a pene detentive superiori ad un anno, ovvero a pene che comportino l’interdizione dai pubblici uffici per un periodo superiore ad un anno;
- non abbiano riportato nell’ultimo decennio, salvo riabilitazione, squalifiche od inibizioni in ambiti sportivi, complessivamente superiori ad un anno;
- non abbiano subito sanzioni di sospensione dall’attività sportiva a seguito dell’utilizzo di sostanze e metodi che alterino le naturali prestazioni fisiche nelle attività sportive.
I soci sono tenuti:
- all’osservanza dello Statuto, del Regolamento Organico e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;
- ad adottare comportamenti conformi allo spirito e alle finalità dell’Associazione nei rapporti tra soci e tra questi e gli organi sociali;
- al pagamento nei termini della quota associativa;
- al pagamento nei termini del contributo associativo annuale stabilito in funzione dei programmi di attività.
Tali quote dovranno essere determinate annualmente con delibera del Consiglio Direttivo e in ogni caso la quota associativa non potrà mai essere restituita.
Le quote o i contributi associativi sono intrasmissibili per atto tra vivi e non rivalutabili.
L’adesione all’APS non comporta obblighi di finanziamento o di esborsi ulteriori oltre al versamento di cui sopra, ma è facoltà degli aderenti effettuare contributi ulteriori rispetto alle quote annuali.
Art. 6 – Decadenza dei Soci
I Soci cessano di appartenere all’Associazione:
- per dimissioni volontarie fatte pervenire in forma scritta al Consiglio Direttivo;
- per morosità nel pagamento delle quote sociali trascorsi quindici giorni dal sollecito scritto;
- per radiazione, deliberata dall’Assemblea dei soci su proposta del Consiglio Direttivo, pronunciata contro il Socio che commetta azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell’Associazione o che, con la sua condotta, costituisca ostacolo al buon andamento del Sodalizio.
A carico dei Soci possono essere adottati i provvedimenti di ammonizione, sospensione e fino anche la radiazione, valutata la gravità dei comportamenti tenuti e dopo aver contestato all’Associato, per iscritto, i fatti che giustificano il provvedimento. La contestazione per iscritto avviene anche nel caso di morosità. L’Associato ha diritto di presentare al Consiglio Direttivo le proprie difese entro e non oltre il termine di cinque giorni dalla data di ricevimento delle contestazioni. Il Consiglio Direttivo nei quindici giorni seguenti delibererà definitivamente in merito.
I soci si impegnano a non ricorrere ad altre forme di giudizio all’infuori di quelle previste dal presente Statuto.
La perdita della qualifica di associato comporta la decadenza automatica da qualsiasi carica ricoperta sia all’interno dell’Associazione sia all’esterno per designazione o delega. In tutti i casi di scioglimento del rapporto associativo limitatamente ad un associato, questi o i suoi eredi non hanno diritto al rimborso della quota annualmente versata, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell’Associazione.
Art. 7 – Organi dell’Associazione
Gli organi Sociali sono:
- l’Assemblea dei soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente.
Le cariche elettive sono a titolo gratuito e volontario. L’elezione degli organi dell’Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è ispirata a criteri di massima libertà di partecipazione all’elettorato attivo e passivo.
Art. 8 – L’Assemblea dei Soci
L’Assemblea dei Soci è l’organo sovrano dell’Associazione. Essa regola la vita associativa ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. E’ straordinaria l’assemblea convocata per la modifica dello Statuto oppure per lo scioglimento dell’APS, è ordinaria in tutti gli altri casi.
Art. 9 – Diritti di Partecipazione
Possono prendere parte alle Assemblee Ordinarie e Straordinarie dell’Associazione i soli Soci che siano in regola con il versamento delle quote associative e che non abbiano in corso sanzioni disciplinari. Ogni socio ha diritto ad esercitare un solo voto e può farsi rappresentare mediante delega scritta e firmata, da un altro associato ma ogni socio non può avere più di una delega. Non è ammesso il voto per corrispondenza o altro mezzo equipollente.
Art. 10 – Compiti dell’Assemblea
L’ Assemblea:
- elegge il Presidente e determina preventivamente la composizione del Consiglio Direttivo eleggendone i componenti ed eventualmente li revoca;
- delibera nei limiti dello Statuto Sociale, gli indirizzi programmatici e la gestione dell’Associazione;
- Approva annualmente, il conto economico preventivo ed il rendiconto economico e finanziario consuntivo secondo quanto disposto dalle leggi vigenti in materia;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- ratifica la sostituzione dei membri del Consiglio direttivo dimissionari, decaduti o deceduti deliberata dal Consiglio direttivo attingendo dalla graduatoria dei non eletti;
- approva gli eventuali regolamenti;
- delibera sull’eventuale radiazione degli associati;
- delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Consiglio direttivo ed attribuiti dalla legge, dall’atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;
- delibera sui ricorsi in caso di reiezione della domanda di ammissione di nuovi associati;
- delega il Consiglio direttivo a compiere tutte le azioni necessarie a realizzare gli obiettivi definiti dall’APS;
- determina i limiti di spesa e approva i rimborsi massimi previsti per gli associati che prestano attività di volontariato. Tali spese devono essere opportunamente documentate, nelle modalità dell’art.3 co.3 dello Statuto;
- delibera sull’esercizio e sull’individuazione di eventuali attività diverse ai sensi dell’art. 3 comma 1bis del presente Statuto.
Art. 11 – Convocazione
La convocazione dell’Assemblea avviene da parte del Presidente, oppure dal Consiglio Direttivo a seguito di propria deliberazione, oppure con richiesta motivata da un decimo dei Soci aventi diritto di voto.
L’Assemblea può riunirsi anche in un luogo diverso dalla sede sociale, purché in Italia.
La convocazione avviene per comunicazione scritta, anche con i moderni mezzi che la tecnologia offre, almeno quindici giorni prima dell’Assemblea e deve indicare la data e il luogo della riunione, l’ora della prima e della seconda convocazione e nell’eventualità di una seconda convocazione, essa deve avere luogo con almeno 24 ore di distanza dalla prima, gli argomenti all’ordine del giorno ed il programma dei lavori. Il rendiconto dell’Associazione, da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea, deve rimanere depositato presso la sede dell’Associazione nei dieci giorni che precedono l’Assemblea per la sua approvazione, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla sua lettura. Il rendiconto deve riassumere in modo fedele e veritiero la situazione economica, finanziaria e patrimoniale dell’Associazione.
In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le adunanze cui partecipano, dichiarandosi edotti sugli argomenti posti all’ordine del giorno, di persona tutti i soci.
L’assemblea può essere indetta anche mediante mezzi di telecomunicazione e il consiglio direttivo dovrà mettere in atto tutte le condizioni necessarie per garantire le operazioni di voto e la tracciabilità dei partecipanti.
Le deliberazioni assembleari devono essere rese note agli associati ed inserite nel libro verbale delle riunioni e deliberazioni dell’Assemblea tenuto a cura del Consiglio direttivo
Art. 12 – Validità Assembleare
L’Assemblea Ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta degli associati aventi diritto di voto; in seconda convocazione è validamente costituita qualsiasi sia il numero degli associati presenti in proprio o per delega. L’Assemblea ordinaria delibera sia in prima che in seconda convocazione con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Per deliberare lo scioglimento dell’APS e la devoluzione del patrimonio occorre l’Assemblea Straordinaria ed il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci.
L’Assemblea Straordinaria dei soci approva eventuali modifiche dello statuto con la presenza, in proprio o per delega, di tre quarti dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti.
Art. 13 – Il Consiglio Direttivo dell’Associazione e le Cariche Sociali
Il Consiglio Direttivo:
- è l’organo esecutivo dell’Associazione e sviluppa il programma stabilito dall’Assemblea dei Soci;
- è composto da tre a undici membri eletti dall’Assemblea ordinaria che preliminarmente alla elezione ne determina il numero in seno all’eligendo Consiglio direttivo;
- dura in carica 4 anni, è rieleggibile fino ad un massimo di quattro mandati consecutivi, salvo il caso in cui non si presentino nuove candidature per il totale o parziale rinnovo del direttivo: in questo caso l’Assemblea può rieleggere i componenti uscenti;
- decade qualora per dimissioni o altri motivi venisse a mancare la maggioranza dei componenti eletti dall’assemblea;
- distribuisce tra i propri membri gli incarichi di Vice-Presidente, Tesoriere e Segretario;
- viene convocato per iscritto, anche in forma elettronica/telematica, con tre giorni di anticipo contenente l’ordine del giorno, il luogo, la data e l’orario della seduta, dal Presidente direttamente o su richiesta di almeno tre Consiglieri; si riunisce periodicamente almeno quattro volte l’anno e straordinariamente quando lo ritenga opportuno il Presidente; in difetto di convocazione formale sono ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona, dichiarandosi edotti sugli argomenti posti all’ordine del giorno, tutti i consiglieri.
I componenti del Consiglio Direttivo non possono ricoprire cariche sociali in altre APS o in altre società ed associazioni sportive dilettantistiche.
Tutte le cariche associative sono ricoperte a titolo gratuito. Ai consiglieri possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e rendicontate relativamente allo svolgimento degli incarichi e delle attività per conto dell’APS, entro il massimo stabilito dall’Assemblea dei soci.
Le riunioni del Consiglio Direttivo sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal vicepresidente o, in assenza di quest’ultimo, da un membro eletto allo scopo dal Consiglio direttivo e sono valide con la presenza della maggioranza dei suoi componenti.
Le deliberazioni sono valide con il voto della maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti la deliberazione si considera non approvata.
Nel caso in cui, per qualsiasi ragione, durante il corso dell’esercizio, venissero a mancare uno o più consiglieri, sono sostituiti, ove esistano, dai soci risultati primi esclusi all’elezione del Consiglio. Diversamente, il Consiglio alla prima riunione provvede alla sua sostituzione mediante cooptazione chiedendone la convalida alla prima Assemblea annuale. I nuovi Consiglieri così nominati rimarranno in carica fino alla scadenza del mandato dei Consiglieri sostituiti.
Art. 14 – Compiti del Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo esercita le seguenti funzioni ed attribuzioni:
- cura il raggiungimento dei fini per cui è stata costituita l’Associazione attraverso l’ordinaria amministrazione e, con l’esclusione dei compiti espressamente attribuiti all’Assemblea dal presente Statuto, la straordinaria amministrazione;
- attua le deliberazioni dell’Assemblea;
- delibera sulle domande di ammissione dei nuovi Soci;
- sottopone all’Assemblea le proposte di eventuale radiazione dei soci;
- redige e presenta all’Assemblea il bilancio e la relazione di missione ai sensi dell’art. 13 del Codice;
- propone l’esercizio e l’individuazione di eventuali attività diverse ai sensi dell’art. 3 comma 1bis del presente Statuto;
- stabilisce le quote che i Soci debbono versare annualmente;
- designa i collaboratori preposti alle varie attività anche tra i non soci;
- convoca l’Assemblea Ordinaria e le eventuali Assemblee Straordinarie;
- delibera sui provvedimenti disciplinari a carico dei Soci.
Le delibere sono prese a maggioranza dei componenti presenti.
Art. 15 – Il Presidente
Il Presidente ha la legale rappresentanza dell’Associazione e la rappresenta nei rapporti esterni, personalmente o a mezzo di suoi delegati; dispone di potere di firma sociale.
Il Presidente dell’Associazione è anche Presidente del Consiglio Direttivo.
Egli convoca e presiede il consiglio direttivo, propone le materie da trattare nelle rispettive convocazioni e cura l’attuazione delle sue deliberazioni nonché convoca l’Assemblea dei soci.
Il presidente è responsabile del funzionamento dell’associazione e degli atti amministrativi compiuti in nome e per conto dell’associazione stessa. Coordina lo svolgimento delle manifestazioni e dell’attività, firma la corrispondenza che impegna il Sodalizio.
In casi eccezionali di necessità ed urgenza il Presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione, ma in tal caso deve senza indugio convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato.
Nel caso di assenza e/o impedimento è sostituito nelle sue funzioni dal Vicepresidente; il fatto stesso che il Vicepresidente agisca in nome e in rappresentanza dell’Associazione attesta di per sé l’assenza o l’impedimento del Presidente ed esonera i terzi da ogni accertamento o responsabilità in merito.
Il Presidente uscente è tenuto a dare regolari consegne organizzative, finanziarie e patrimoniali al nuovo Presidente entro 20 giorni dalla sua elezione; tali consegne devono risultare da apposito processo verbale ed essere portate a conoscenza della Presidenza alla prima riunione.
Art. 16 – Processi verbali
Per ogni riunione dell’Assemblea dei Soci e del Consiglio Direttivo deve essere redatto un verbale che va trascritto negli appositi libri. Qualora si tratti di verbale relativo ad Assemblea Straordinaria con all’ordine del giorno variazioni di Statuto, il verbale va trasmesso, per opportuna conoscenza, alla Presidenza provinciale dell’Ente di Promozione Sportiva e delle Federazioni sportive nazionali a cui eventualmente l’Associazione è affiliata.
Art. 17 – Organo di controllo
L’Assemblea provvede alla nomina di un organo di controllo, collegiale o anche monocratico, nei casi previsti dall’art. 30 del Codice del Terzo Settore – D.Lgs. 117/2017 o qualora ne ravvisi la necessità.
Nel caso in cui l’organo di controllo sia scelto tra i soci, lo stesso non può essere retribuito.
L’organo di controllo vigila sull’osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del Codice legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell’apposito registro.
L’organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8, ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all’articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.
I componenti dell’organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
Art. 18 – Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti
L’Assemblea, nei casi previsti dall’art. 31 del Codice del Terzo Settore – D. Lgs. 117/2017 o qualora ne ravvisi la necessità, provvede alla nomina di un soggetto incaricato della revisione legale dei conti, il quale può essere una persona fisica oppure un collegio.
Nel caso in cui il soggetto incaricato della revisione legale dei conti sia scelto tra i soci, lo stesso non può essere retribuito.
Non possono essere eletti revisori contabili i membri del Consiglio direttivo.
Nel caso in cui il soggetto incaricato della revisione legale dei conti sia un Collegio, lo stesso è composto di tre membri effettivi e da due supplenti. Il Presidente del Collegio dei Revisori dei conti è eletto dal Collegio stesso tra i suoi membri effettivi.
Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti dura in carica quattro anni e può essere rinominato fino a quattro volte consecutive.
Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti controlla l’amministrazione dell’APS, può assistere alle riunioni dell’Assemblea e del Consiglio direttivo senza diritto di voto, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili e certifica la corrispondenza del bilancio consuntivo alle risultanze delle scritture contabili.
Art. 19 – Collegio dei Probiviri
Qualora si reputi necessario, viene istituito da parte dell’Assemblea il Collegio dei Probiviri, che arbitra in modo inappellabile circa le vertenze sorte nell’ambito dell’APS e riguardanti uno o più soci, e propone al Consiglio direttivo gli eventuali provvedimenti disciplinari.
Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri eletti dall’Assemblea tra gli associati che non fanno parte del Consiglio direttivo. I Probiviri durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.
Il Collegio dei Probiviri elegge al suo interno un Presidente, che convoca e presiede i lavori del collegio. In assenza del Presidente, il Collegio è presieduto dal membro più anziano.
Il Collegio dei Probiviri si riunisce su richiesta di almeno due componenti del Consiglio direttivo, oppure cinque associati o di un associato interessato alla vertenza.
Le riunioni del Collegio dei Probiviri sono valide purché siano presenti almeno due dei suoi componenti.
Art. 20 – Presidente onorario
Il Presidente Onorario può essere nominato dall’Assemblea per eccezionali meriti acquisiti in attività a favore dell’APS e se socio, il Presidente Onorario ha tutti i diritti e i doveri degli altri soci dell’APS.
Art. 21 – Comitati Tecnici
Nell’ambito delle attività approvate dall’Assemblea dei soci, il Consiglio direttivo ha facoltà di costituire Comitati Tecnici cui partecipano gli associati o esperti anche non soci, per la definizione e la realizzazione concreta di specifici programmi e progetti, oppure con funzione consultiva in merito a progetti che l’APS intende promuovere. Il Consiglio direttivo stabilisce gli ambiti di azione e le linee di intervento del Comitato e ne nomina il coordinatore.
Art. 22 – Durata
La durata dell’Associazione, in considerazione della perennità dello scopo, è illimitata ma può essere sciolta con Delibera dell’Assemblea straordinaria con la maggioranza prevista all’art. 12.
Art. 23 – Settori e Sezioni
L’associazione potrà strutturarsi in Settori di attività sportiva, ricreativa, culturale ed artistica disciplinati da specifici Regolamenti organici che faranno parte integrante del presente Statuto.
Potrà altresì costituire delle Sezioni in luoghi diversi dalla propria sede legale, qualora sia opportuno, per meglio raggiungere gli scopi sociali.
Art. 24 – Patrimonio e risorse economiche
Il patrimonio dell’APS è utilizzato per lo svolgimento dell’attività statutaria, ai fini dell’esclusivo perseguimento del proprio scopo ed è costituito da:
- beni mobili ed immobili che sono o diverranno di proprietà dell’APS;
- eventuali erogazioni, donazioni o lasciti pervenuti all’APS;
- eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze del bilancio.
L’APS trae le risorse economiche per il suo funzionamento e lo svolgimento delle proprie attività da:
- quote associative e contributi degli aderenti e di privati;
- finanziamenti del Fondo sociale europeo e ad altri finanziamenti per progetti finalizzati al raggiungimento degli obiettivi istituzionali e per il sostegno alle attività dell’APS;
- erogazioni liberali di associati e di terzi;
- entrate derivanti da contributi e/o convenzioni con le amministrazioni pubbliche;
- eredità, donazioni e legati con beneficio d’inventario;
- ogni altra entrata o provento compatibile con le finalità dell’associazione e riconducibile alle disposizioni del Codice e s.m.i.;
- attività diverse di cui all’art. 6 del Codice (purché lo statuto lo consenta e siano secondarie e strumentali);
E’ vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
L’esercizio sociale dell’APS ha inizio il 1° settembre e termina il 31 agosto dell’anno successivo.
Al termine di ogni esercizio il Consiglio direttivo redige il bilancio, sia consuntivo sia preventivo, e lo sottopone per l’approvazione all’Assemblea dei soci entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio. Il bilancio consuntivo è depositato presso la sede dell’APS, almeno quindici giorni prima dell’assemblea e può essere consultato da ogni associato.
E’ fatto obbligo di reinvestire l’eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
Art. 25 – Scioglimento
L’Assemblea straordinaria può decidere lo scioglimento dell’APS con voto favorevole di almeno tre quarti dei soci aventi diritto di voto. In caso di scioglimento, l’Assemblea può nominare uno o più liquidatori e determina la devoluzione del patrimonio residuo ai sensi dell’art. 9 del Decreto Legislativo n. 117 del 3 Luglio 2017.
In caso di scioglimento, ovvero estinzione dell’APS, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo del competente ufficio regionale afferente al registro unico nazionale del Terzo settore (di cui all’art. 45, comma 1 del Codice), e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore o in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.
Il suddetto parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l’APS interessata è tenuta ad inoltrare al predetto ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.
L’obbligatorietà del parere vincolante di cui al comma 2 avrà efficacia dall’operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore.
Art. 26 – Norma di Rinvio
Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si deve far riferimento alle norme del Codice Civile, del Codice del Terzo Settore – D.Lgs. 03/07/2017 n. 117 e smi e a quanto previsto dal Codice Civile e della eventuale normativa nazionale e regionale in materia.