STATUTO
“MUOVERSI ALLEGRAMENTE APS ASD”
ART. 1) DENOMINAZIONE E SEDE
Per volontà di un gruppo di volonterosi genitori l’Associazione è nata nel 2007 come associazione sportiva dilettantistica. Successivamente nel 2014 ha assunto anche la qualifica di Onlus ed ora è costituita, nel rispetto del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e ss.mm.ii, di seguito indicato come CTS, del D.Lgs. 28 febbraio 2021, n. 36 e ss.mm.ii. e del Codice civile, come Associazione di promozione sociale e sportiva dilettantistica, culturale e ricreativa, denominata: “MUOVERSI ALLEGRAMENTE Associazione di Promozione Sociale e Sportiva Dilettantistica”, in brevità anche solo “MUOVERSI ALLEGRAMENTE APS ASD”. Essa è apartitica e aconfessionale.
A decorrere dall’avvenuta iscrizione dell’Associazione nell’apposita sezione del Registro unico nazionale del Terzo settore, l’Associazione potrà spendere e utilizzare la denominazione di Associazione di Promozione sociale o l’acronimo APS.
Essa ha durata illimitata.
L’Associazione ha sede legale nel comune di Nole (TO).
L’eventuale variazione della sede legale nell’ambito dello stesso Comune non comporta modifica statutaria ed è disposta con delibera del Consiglio Direttivo, successivamente comunicata agli uffici competenti da parte del Legale rappresentante.
L’Associazione potrà, inoltre, istituire sedi secondarie con delibera del Consiglio Direttivo.
I colori sociali sono arancione e nero e l’emblema della Associazione è rappresentato da un disegno stilizzato raffigurante una palla che rimbalza schiacciando le lettere M e V di “MUOVERSI” e si ferma (punto finale).
ART. 2) FINALITÀ E ATTIVITÀ
L’Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e fonda la propria attività istituzionale e associativa sui principi costituzionali della democrazia, della partecipazione sociale e della sussidiarietà.
In particolare, l’Associazione:
A. organizza la vita associativa come esperienza comunitaria che favorisce la maturazione della personalità, la consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti, il rispetto delle altre persone, l’educazione all’impegno e l’assunzione di responsabilità;
B. sostiene i valori educativi dello sport e il ruolo sociale nella promozione di una cultura dei diritti, della legalità, della solidarietà, dell’integrazione, dell’inclusione e della coesione sociale;
C. accoglie e promuove esperienze di volontariato;
D. finalizza le proprie iniziative alla socializzazione, alla maturazione di una coscienza critica, al discernimento etico, all’esercizio delle responsabilità e all’espressione della dignità della persona umana;
E. ha per finalità lo sviluppo e la diffusione di attività sportive dilettantistiche riconosciute da Special Olympics (ente riconosciuto dal CONI e dal CIP) dedicate a persone con disabilità intellettivo-relazionale;
F. è riconosciuta ai fini sportivi ai sensi dell’articolo 10, D.Lgs. 36/2021, esercita in via stabile l’organizzazione e la gestione di attività sportivo dilettantistica ai sensi dell’articolo 7.1, lettera b), D.Lgs. 36/2021. Nello specifico ha per finalità lo sviluppo e la diffusione di attività sportive dilettantistiche connesse alle varie discipline riconosciute da Special Olympics e più in generale delle discipline sportive considerati ammissibili dai regolamenti e dalle disposizioni del Coni e del registro delle attività sportive tenuto dal dipartimento sport della presidenza del Consiglio dei Ministri, intese come mezzo di formazione psico-fisica e morale degli associati, mediante la gestione di ogni forma di attività idonea a promuovere la conoscenza e la pratica delle dette discipline;
G. espleta le proprie attività anche in seguito a forme di collaborazione con l’Unione Europea, la Nazione, le Regioni, le Province autonome e gli Enti pubblici e privati;
H. favorisce il diritto all’espressione della propria individualità ovviando e prevenendo situazioni di isolamento e di emarginazione, e si impegna per il miglioramento della qualità della vita dei minori, degli adolescenti, degli adulti, di soggetti in situazioni di disagio fisico, psichico o sociale, e di altre persone temporaneamente o strutturalmente in difficoltà;
I. promuove la cultura di aggregazione, socializzazione ed umanizzazione avente al centro il rispetto del patrimonio umano e culturale della popolazione giovanile.
In qualità di ASD, l’Associazione accetta di conformarsi incondizionatamente ai principi dell’ordinamento generale e dell’ordinamento sportivo e si conforma alle norme ed alle direttive del Comitato Internazionale Olimpico (CIO), del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), nonché allo Statuto e ai regolamenti di Unione Sportiva ACLI quale Ente di Promozione Sportiva riconosciuto dal CONI e dal Comitato Italiano Paralimpico (C.I.P.).
Accetta altresì di conformarsi alle direttive di Special Olympics nonché degli Enti di Promozione Sportiva e/o delle Federazioni Sportive nazionali ed internazionali a cui intende aderire in base alla specifica attività svolta dall’Associazione stessa, nell’ambito dei propri fini istituzionali evidenziati dal presente Statuto. Inoltre, si impegna a garantire l’attuazione ed il pieno rispetto di tutte le disposizioni emanate a presidio della lotta alla violenza di genere ai sensi dell’articolo 16 del D.Lgs. 39/2021.
Nel perseguimento delle proprie finalità, l’Associazione organizza e gestisce attività motorie e sportive dilettantistiche, ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l’assistenza all’attività sportiva dilettantistica, con particolare riferimento alle attività previste dai programmi di Special Olympics, che vengono spesso aggiornate e/o modificate in quanto trattasi di attività adattate alla disabilità intellettivo-relazionale e, talvolta, alla concomitante disabilità fisica e/o sensoriale).
L’Associazione può esercitare in via principale, oltre all’attività sportiva dilettantistica, anche le seguenti attività di interesse generale di cui all’art. 5, comma 1, D.lgs. 117/2017, corrispondenti alle lettere:
t) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;
i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo.
Per il raggiungimento dei propri scopi sociali, l’Associazione si propone di:
– sviluppare, promuovere, coordinare iniziative per rispondere ai bisogni di attività motorio- sportive dilettantistiche di uomini e donne di ogni età, condizione sociale e nazionalità favorendo lo svolgersi della vita associativa in un ambiente di sereno incontro per reciproci scambi di idee, conoscenze ed esperienze e contribuendo allo sviluppo, alla diffusione ed alla promozione dello sport dilettantistico in ogni sua forma e specialità agonistica, amatoriale e ricreativa, curando la preparazione e gestione di squadre delle varie discipline sportive, promuovendo le attività riconducibili allo “sport per tutti” prevedendo essenzialmente altresì l’inserimento di soggetti disabili e/o svantaggiati;
– promuovere, organizzare, esercitare e gestire attività sportive dilettantistiche compresi programmi didattici per l’avvio, l’aggiornamento e perfezionamento, nonché di coordinamento delle attività sportive praticate, ricreative e culturali con enti locali, regionali, statali, dell’Unione Europea e privati anche organizzando eventi sportivi dilettantistici;
– collaborare con enti pubblici, organizzazioni ed associazioni e privati, sulle tematiche che riguardano il proprio oggetto di attività;
– perseguire finalità culturali, ricreative, dell’informazione, sportive e simili attraverso la gestione di attività nei campi dell’informazione, della cultura, dello spettacolo, dello sport, della ricreazione e del tempo libero finalizzata al miglioramento fisico e psichico dell’individuo;
– promuovere eventi pubblici, in collaborazione con le realtà e le amministrazioni locali, allo scopo di lavorare sullo stigma che accompagna le tematiche oggetto dell’azione dell’Associazione;
Le attività indicate sono rivolte in via principale verso soggetti svantaggiati quali ad esempio bambini, giovani ed adulti con disabilità intellettiva, soggetti “a rischio” di sviluppare disturbi comportamentali e le loro famiglie.
L’Associazione persegue le finalità di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo attraverso lo svolgimento continuato delle predette attività di interesse generale, di cui all’art. 5 del CTS, a favore degli associati, dei loro familiari e di terzi.
L’Associazione può svolgere le proprie attività anche mediante l’acquisizione, conduzione in locazione e gestione di impianti, aree e strutture per l’organizzazione e la pratica sportiva e/o gestire, in via accessoria, punti di incontro, bar e ristoranti, nonché somministrare cibo e bevande in occasione di eventi sportivi e feste;
L’Associazione può esercitare, a norma dell’art. 6 del CTS, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte del Consiglio Direttivo. Tali attività, in quanto integrative delle attività statutarie, dovranno essere svolte anche rispettando i limiti previsti dall’articolo 9, D.Lgs. 36/2021 e dalla normativa di attuazione. In particolare, in relazione a quanto sopra, l’associazione potrà svolgere, a tale titolo, in via esemplificativa:
– attività ricreativa in favore dei propri soci, ivi compresa, se del caso, la gestione di un posto di ristoro;
– la vendita di articoli sportivi;
– la promozione di attività sportiva, ricreativa, culturale e, in generale, l’attività svolta da associati o tesserati alle organizzazioni sportive di riferimento anche attraverso la partecipazione a manifestazioni fieristiche, lo svolgimento di azioni pubblicitarie, l’espletamento di studi e ricerche di mercato, la predisposizione di cataloghi e qualsiasi altro mezzo di promozione ritenuto idoneo;
– ogni altra attività non specificatamente menzionata ma comunque collegata con quelle precedentemente elencate purchè coerente con le finalità istituzionali e idonea a perseguirne il raggiungimento.
L’Associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell’art. 7 del CTS.
ART. 3) VOLONTARIO E ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO
Per lo svolgimento delle attività di cui all’art. 2 del presente Statuto, l’Associazione si avvale prevalentemente dell’attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.
Il volontario, per sua libera scelta, svolge la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.
La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’Associazione di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.
L’attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo dell’Associazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario.
Ai sensi dell’art. 17 comma 4 del CTS le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. n. 445/2000, previa delibera del Consiglio Direttivo che stabilisca le tipologie di spese e attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità semplificata di rimborso.
I volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell’art. 18 del D. Lgs. 117/2017.
L’Associazione iscrive in un apposito registro, appositamente vidimato, i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.
ART. 4) AMMISSIONE DEGLI ASSOCIATI
All’Associazione possono aderire senza alcun tipo di discriminazione né limitazioni riferibili alle condizioni economiche tutti i soggetti, persone fisiche di ambo i sessi, di ogni convinzione, ideologia, confessione che si rispecchino nei fini dell’Associazione e che vogliano, con spirito di servizio e con atteggiamento di autentico dialogo e di concreta collaborazione, operare per i suddetti scopi, decidendo altresì di osservare il presente statuto.
Nessun motivo legato a distinzioni di razza, sesso, religione, possesso di cittadinanza italiana o straniera può essere posto a base del rifiuto della richiesta di adesione all’Associazione.
I soci hanno stessi diritti e stessi doveri.
Nel caso di soci minorenni o di persone con limitata capacità giuridica, il diritto di voto e gli altri diritti riconosciuti agli associati saranno esercitati dai titolari della responsabilità genitoriale o tutelare sugli stessi associati.
Possono aderire all’Associazione altre associazioni di promozione sociale, nonché altri enti del terzo settore o senza scopo di lucro a condizione che il loro numero non superi il cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale.
Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo richiesto dalla Legge. Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l’Associazione dovrà darne tempestiva comunicazione all’Ufficio del Registro unico nazionale del Terzo settore ed integrare il numero entro un anno.
L’ammissione all’Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda dell’interessato secondo i criteri non discriminatori di cui al comma 2 del presente articolo. La deliberazione è comunicata all’interessato e annotata nel libro degli associati.
Nella domanda deve essere anche precisato che il richiedente si impegna a condividere le finalità dell’Associazione, ad accettare le norme dello Statuto sociale e dei regolamenti interni, ad osservare le disposizioni che saranno emanate dal Consiglio Direttivo e dall’Assemblea e a partecipare alla vita associativa.
Le domande di ammissione presentate da soggetti minorenni o da persone con limitata capacità giuridica dovranno essere controfirmate dall’esercente la responsabilità genitoriale e/o tutelare, che risponde verso l’Associazione per tutte le obbligazioni dell’associato minorenne o della persone con limitata capacità giuridica.
In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo comunica la decisione all’interessato entro 30 giorni, motivandola.
L’aspirante associato può, entro 30 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull’istanza si pronunci l’Assemblea, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.
L’ammissione ad associato è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.
Non è ammessa la categoria di associati temporanei.
La quota sociale, eventualmente deliberata dall’Assemblea, è intrasmissibile a qualsiasi titolo, non rimborsabile e non rivalutabile.
Con la sottoscrizione della domanda di ammissione il socio accetta che i propri dati personali siano comunicati agli organismi che procedono al riconoscimento ai fini sportivi e alla relativa certificazione della attività sportiva dilettantistica svolta.
ART. 5) DIRITTI E DOVERI
Gli associati hanno il diritto di:
a) eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi. Sono eleggibili alle cariche sociali coloro che:
– hanno un’anzianità di iscrizione di almeno sei mesi;
– non abbiano avuto condanne penali passate in giudicato per reati non colposi a pene detentive superiori ad un anno, ovvero a pene che comportino l’interdizione dai pubblici uffici per un periodo superiore ad un anno
– non abbiano riportato nell’ultimo decennio, salvo riabilitazione, squalifiche od inibizioni complessivamente superiori ad un anno;
– non abbiano subito sanzioni di sospensione dall’attività sportiva a seguito dell’utilizzo di sostanze e metodi che alterino le naturali prestazioni fisiche nelle attività sportive;
b) essere informati sulle attività dell’Associazione e controllarne l’andamento;
c) prendere atto dell’ordine del giorno delle assemblee,
d) esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite dal successivo art. 16;
e) votare in Assemblea se iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati;
f) denunziare i fatti che ritengano censurabili ai sensi dell’art. 29 del CTS.
Gli associati sono tenuti all’osservanza del presente statuto, che costituisce la regola fondamentale di comportamento dell’attività dell’Associazione stessa, e del regolamento di esecuzione per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari, se approvato dall’Assemblea.
Spetta, inoltre, agli associati:
a) rispettare le delibere degli organi sociali;
b) partecipare alla vita associativa e contribuire al buon funzionamento dell’organizzazione e alla realizzazione delle attività statutarie tramite il proprio impegno gratuito;
c) non arrecare danni morali o materiali all’organizzazione;
d) versare, se prevista, la quota associativa secondo l’importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall’organo competente.
ART. 6) PERDITA DELLA QUALIFICA DI ASSOCIATO
La qualità di associato si perde per morte, recesso o esclusione.
L’associato può recedere dall’Associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Il recesso è immediatamente efficace e il Consiglio Direttivo ne prende atto nella prima seduta utile e procede alla cancellazione dal Libro dei soci con decorrenza dalla data di trasmissione della comunicazione scritta.
L’associato che contravviene gravemente ai doveri di cui al precedente articolo 5 del presente statuto può essere escluso dall’Associazione con deliberazione motivata del Consiglio Direttivo che deve essere comunicata all’interessato entro i successivi dieci giorni.
L’interessato può presentare reclamo avverso la delibera del Consiglio Direttivo chiedendo al legale rappresentante con lettera raccomandata o pec, entro 15 giorni dalla ricezione della comunicazione, il riesame da parte dell’assemblea della decisione adottata dal Consiglio Direttivo.
L’Assemblea provvederà entro i successivi 30 giorni a deliberare con voto segreto sulla deliberazione di esclusione adottata dal Consiglio Direttivo, dopo aver ascoltato l’interessato in contraddittorio. In ogni caso la deliberazione Assembleare dovrà essere comunicata adeguatamente all’associato, il quale, in caso di esclusione, viene cancellato dal Libro dei soci con decorrenza dalla data della deliberazione dell’organo Assembleare.
I soci si impegnano a non ricorrere ad altre forme di riesame al di fuori di quelle previste dal presente Statuto.
La perdita della qualifica di associato comporta la decadenza automatica da qualsiasi carica ricoperta sia all’interno dell’Associazione sia all’esterno per designazione o delega. In tutti i casi di scioglimento del rapporto associativo limitatamente ad un associato, questi o i suoi eredi non hanno diritto al rimborso della quota annualmente versata, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell’Associazione.
ART. 7) ORGANI SOCIALI
Sono organi sociali dell’Associazione:
a) Assemblea degli associati;
b) Consiglio Direttivo;
c) Presidente;
d) Organo di controllo, ove obbligatorio al verificarsi delle condizioni di cui all’art. 30 del D. Lgs 117/2017.
Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione di quelli dell’Organo di controllo e del Revisione legale dei conti, in possesso dei requisiti di cui all’articolo 2397, secondo comma, del codice civile, non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.
L’elezione degli organi dell’Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è ispirata a criteri di massima libertà di partecipazione all’elettorato attivo e passivo.
ART. 8) ASSEMBLEA
L’Assemblea è l’organo sovrano ed è composta dagli associati dell’Associazione, iscritti nel Libro degli associati in regola con il versamento delle quote associative e che non abbiano in corso sanzioni disciplinari.
Ciascun associato ha diritto a un voto e può farsi rappresentare da altro associato, conferendo delega scritta, anche in calce all’avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati e non è ammesso il voto per corrispondenza o altro mezzo equipollente.
Hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati.
Ai fini del quorum costitutivo e deliberativo dell’Assemblea si considera il numero dei soci aventi diritto al voto.
L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione o, in sua assenza, dal Vice Presidente o persona nominata a Presidente dai convenuti all’Assemblea stessa.
L’assemblea è convocata almeno una volta all’anno, entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale per approvare il bilancio dell’associazione.
L’Assemblea è convocata dal Presidente dell’Associazione o da chi ne fa le veci , mediante avviso scritto da inviare almeno 15 giorni prima di quello fissato per l’adunanza e contenente la data della riunione, l’orario, il luogo, l’ordine del giorno e l’eventuale data di seconda convocazione. Qualora particolari esigenze lo richiedano, è possibile convocare l’assemblea dei soci entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale, nel rispetto comunque del disposto dell’art. 48, terzo comma CTS.
La seconda convocazione è fissata a distanza di almeno 24 ore dalla prima.
Tale comunicazione deve avvenire per iscritto a mezzo lettera e/o e-mail con notifica di recapito spedita al recapito risultante dal libro degli associati e, in aggiunta, mediante avviso affisso nella sede dell’Associazione.
L’Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo degli associati o quando la maggioranza del Consiglio Direttivo lo ritiene necessario.
In questi casi il Presidente deve provvedere alla convocazione dell’Assemblea, la quale deve svolgersi entro 60 (sessanta) giorni dalla data della richiesta. Qualora il Presidente non provveda alla convocazione nei termini indicati, l’organo di controllo, se nominato, deve procedere in sua vece e senza ritardo alla convocazione dell’Assemblea.
L’Assemblea può riunirsi anche in luogo diverso dalla sede sociale, purchè in Italia.
In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le adunanze cui partecipano, dichiarandosi edotti sugli argomenti da trattare all’ordine del giorno, di persona tutti i soci, nonché tutti i membri del Consiglio Direttivo e dell’organo di controllo, ove nominato.
L’assemblea può svolgersi anche mediante mezzi di telecomunicazione e il consiglio direttivo dovrà mettere in atto tutte le condizioni necessarie per garantire la tracciabilità dei partecipanti, la possibilità di partecipare allo svolgimento della discussione, le operazioni di voto con carattere di simultaneità.
I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.
Le deliberazioni assembleari devono essere rese note agli associati ed inserite nel libro verbale delle riunioni dell’Assemblea tenuto a cura del Consiglio direttivo conservato presso la sede dell’Associazione.
L’Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E’ straordinaria quella convocata per la modifica dell’atto costitutivo o dello statuto, lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio, la fusione, trasformazione o scissione. E’ ordinaria in tutti gli altri casi.
ART. 9) COMPITI DELL’ASSEMBLEA
L’Assemblea:
a) determina le linee generali programmatiche dell’attività dell’Associazione;
b) nomina e revoca i componenti degli organi sociali, compreso il Presidente ed eventualmente il Vice Presidente;
c) nomina e revoca, quando previsto, i componenti dell’organo di controllo e il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
d) approva annualmente il bilancio preventivo e consuntivo di esercizio, nonché il bilancio sociale, quando previsto, secondo quanto disposto dalle leggi vigenti in materia;
e) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
f) delibera in merito al numero dei componenti il Consiglio Direttivo nei termini di cui al successivo art. 12 del presente statuto;
g) delibera sulla eventuale richiesta di riesame promossa dall’aspirante socio in merito alla delibera di non ammissione del Consiglio Direttivo;
h) delibera sulla eventuale richiesta di riesame promossa dal socio escluso in merito alla delibera di esclusione del Consiglio Direttivo;
i) delibera sulle modificazioni dell’atto costitutivo o dello statuto;
l) approva l’eventuale regolamento dei lavori Assembleari; delibera in merito all’approvazione e modifica dei regolamenti interni;
m) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell’Associazione;
n) delibera su tutti gli altri argomenti ad essa spettanti ai sensi di legge, del presente statuto o sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo.
ART. 10) ASSEMBLEA ORDINARIA
L’Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega.
L’Assemblea ordinaria delibera a maggioranza dei voti dei presenti.
Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto.
Art. 11) ASSEMBLEA STRAORDINARIA
L’Assemblea straordinaria delibera in merito alle modifiche dello statuto dell’Associazione con la presenza in proprio o per delega di almeno 3/4 degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti in prima convocazione. In seconda convocazione è necessaria la presenza in proprio o per delega della metà più uno dei soci e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
L’Assemblea straordinaria delibera lo scioglimento, la liquidazione e relativa devoluzione del patrimonio, nonché la trasformazione, la fusione e la scissione con la presenza, in proprio o per delega, e il voto favorevole di almeno i 3/4 degli associati sia in prima sia in seconda convocazione.
ART. 12) CONSIGLIO DIRETTIVO
Il Consiglio Direttivo è l’organo esecutivo dell’Associazione e sviluppa collegialmente il programma stabilito dall’Assembla dei soci; opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell’Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.
Il Consiglio Direttivo è composto, sempre in numero dispari, da un numero minimo di 3 a un numero massimo di 11 membri, compreso il Presidente, eletti dall’Assemblea, che ne determina il numero, sotto l’osservanza di quanto sopra, tra le persone fisiche associate.
Dura in carica 4 anni ed i suoi componenti sono rieleggibili.
Il Consiglio distribuisce tra i propri membri gli incarichi di Vicepresidente, Tesoriere e Segretario.
Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.
Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.
Il Consiglio direttivo viene convocato dal Presidente, direttamente o su richiesta di almeno tre consiglieri, con qualsiasi mezzo che ne attesti l’avvenuta ricezione, con un preavviso di almeno tre giorni e, in caso di urgenza, di almeno 24 ore; si riunisce periodicamente almeno quattro volte l’anno e straordinariamente quando lo ritenga opportuno il Presidente. In difetto di convocazione formale sono ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona, dichiarandosi edotti sugli argomenti posti all’ordine del giorno, tutti i consiglieri e l’organo di controllo, ove nominato.
Il Consiglio direttivo potrà tenersi in presenza, in videoconferenza oppure parzialmente in presenza ed in videoconferenza contemporaneamente, purché sia garantita a tutti i partecipanti la possibilità di partecipare allo svolgimento della discussione nonché alle operazioni di voto con carattere di simultaneità.
Si applica l’articolo 2382 del codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l’articolo 2475-ter del codice civile.
Ai membri del Consiglio Direttivo è fatto divieto di ricoprire qualsiasi carica in altri enti sportivi dilettantistici nell’ambito della medesima Federazione Sportiva Nazionale, Disciplina Sportiva Associata o Ente di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI e, ove paralimpici, riconosciuti dal CIP.
Tutti gli incarichi sociali si intendono a titolo gratuito fatto salvo il diritto a veder riconosciute le spese sostenute ed autorizzate dal Consiglio direttivo nello svolgimento della funzione.
Il Consiglio Direttivo cura il raggiungimento dei fini per cui è stata costituita l’Associazione compiendo tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per legge di pertinenza esclusiva dell’Assemblea.
In particolare, tra gli altri compiti:
a) amministra l’Associazione;
b) attua le deliberazioni dell’Assemblea;
c) predispone il bilancio di esercizio, e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all’approvazione dell’Assemblea riferendo sull’attività svolta e su quella in programma e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge;
d) predispone tutti gli elementi utili all’Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell’esercizio;
e) assume le decisioni relative alle attività e ai servizi istituzionali, complementari e commerciali da intraprendere per il migliore conseguimento delle finalità istituzionali dell’Associazione;
f) stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
g) cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza;
h) è responsabile degli adempimenti connessi all’iscrizione al Runts, al Rasd e a tutti i registri che si rendessero necessari per legge;
i) delibera sulle richieste di ammissione e sulla esclusione degli associati;
j) assume le decisioni inerenti alla direzione del personale dipendente e il coordinamento dei collaboratori e dei professionisti di cui si avvale l’Associazione nonché dei propri volontari;
k) nomina, tra gli associati, soggetti esterni all’ambito consigliare, delegati a svolgere particolari funzioni stabilite di volta in volta dal consiglio direttivo stesso;
l) istituisce commissioni e nomina i rappresentanti in organismi pubblici o privati, federazioni o altri enti;
m) stabilisce le quote che i soci debbono versare annualmente;
n) convoca l’Assemblea ordinaria e le eventuali Assemblee straordinarie;
o) redige gli eventuali regolamenti interni relativi all’attività sociale da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea degli associati;
p) nomina il Responsabile della protezione dei minori di cui all’art. 33 comma 6 del D.Lgs n.36/2021 e i componenti delle commissioni costituite;
q) espleta qualsiasi altra funzione espressamente prevista nel presente Statuto o che non sia espressamente attribuita ad altri organi.
Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.
Il Presidente dell’Associazione è il Presidente del Consiglio Direttivo ed è nominato dall’Assemblea assieme agli altri componenti del Consiglio Direttivo.
In caso vengano a mancare in modo irreversibile uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo integra la propria composizione con i primi in graduatoria tra i candidati consiglieri che sono risultati “non eletti”. Allorché questa fosse esaurita, ovvero inesistente, il Presidente convoca l’assemblea per le elezioni suppletive per i membri da sostituire. In ogni caso i nuovi Consiglieri scadono assieme a coloro che sono in carica all’atto della loro nomina. Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il Presidente deve convocare tempestivamente l’Assemblea per nuove elezioni e il Consiglio Direttivo si intende decaduto nella sua completezza.
ART. 13) PRESIDENTE
Il Presidente è eletto dall’Assemblea, rappresenta legalmente l’Associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l’esterno, dispone pertanto del potere di firma sociale.
Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall’Assemblea.
Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l’Assemblea per l’elezione del nuovo Consiglio Direttivo.
Il Presidente uscente è tenuto a dare regolari consegne organizzative, finanziarie e patrimoniali al nuovo Presidente entro 20 giorni dalla sua elezione; tali consegne devono risultare da apposito processo verbale ed essere portate a conoscenza del Consiglio alla prima riunione.
Il Presidente convoca e presiede l’Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l’ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio Direttivo in merito all’attività compiuta.
In casi eccezionali di necessità ed urgenza il Presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione, in tal caso deve senza indugio convocare il Consiglio direttivo per la ratifica del suo operato
Il VicePresidente, eletto dall’Assemblea, sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell’esercizio delle sue funzioni.
Il fatto stesso che il Vicepresidente agisca in nome e in rappresentanza dell’Associazione attesta di per sé l’assenza o l’impedimento del Presidente ed esonera i terzi da ogni accertamento o responsabilità in merito.
ART. 14) ORGANO DI CONTROLLO
Qualora siano superati, per due esercizi consecutivi, due dei limiti di cui all’art. 30, comma 2, del CTS, l’Assemblea elegge un Organo di Controllo monocratico, che dura in carica quattro anni.
All’Organo di controllo si applica l’articolo 2399 del Codice civile e deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui all’articolo 2397, comma secondo, del Codice civile.
L’Organo di controllo vigila sull’osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.
L’Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo agli artt. 5, 6, 7 e 8 del CTS, ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all’articolo 14 del Codice del Terzo settore. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall’Organo di controllo.
L’Organo di controllo può in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
L’Organo di controllo può inoltre esercitare, a seguito di deliberazione dell’Assemblea, al superamento dei limiti di cui all’art. 31, comma 1, del D.Lgs. 117/2017, la revisione legale dei conti, a condizione che sia composto da un soggetto iscritto nel Registro dei Revisori Legali dei Conti.
Inoltre, l’Assemblea dei soci elegge l’Organo di controllo qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.
ART. 15) REVISIONE LEGALE DEI CONTI
L’Assemblea, se ricorrono i requisiti previsti all’art. 31 del D. Lgs 117/2017, nomina – nel caso in cui la funzione di revisione legale dei conti non è attribuita all’Organo di Controllo, ai sensi del comma 6 del precedente articolo – un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell’apposito registro.
In ogni caso, l’Assemblea dei soci può eleggere il Revisore legale dei conti, qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.
Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti dura in carica quattro anni.
ART. 16) LIBRI SOCIALI
L’Associazione ha l’obbligo di tenere i seguenti libri sociali:
a) il libro degli associati tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee degli associati, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, dell’organo di controllo, e degli altri organi sociali, tenuti a cura dell’organo a cui si riferiscono;
d) il registro dei volontari, tenuto a cura del Consiglio Direttivo, debitamente vidimato.
Tutti gli associati hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell’ente, entro 14 giorni dalla data della richiesta formulata all’organo competente.
ART. 17) RISORSE ECONOMICHE E PATRIMONIALI
Le risorse economiche dell’Associazione sono costituite da:
a) quote associative e contributi degli aderenti;
b) contributi pubblici e privati, siano essi nazionali o internazionali;
c) donazioni e lasciti testamentari;
d) rendite patrimoniali;
e) entrate derivanti da raccolte pubbliche occasionali di fondi, anche a seguito dell’offerta di beni o servizi di modico valore, da tombole, lotterie o simili, sotto l’osservanza delle norme vigenti al riguardo;
f) rimborsi da convenzioni;
g) ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017 e del D.Lgs. 36/2021.
I beni dell’Associazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall’Associazione e sono ad essa intestati.
I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell’Associazione sono elencati nell’inventario, che è depositato presso la sede dell’Associazione e può essere consultato dagli associati.
ART. 18) BILANCIO E RENDICONTAZIONE
Il bilancio di esercizio dell’Associazione è annuale e decorre dal primo settembre di ogni anno e termina il 31 agosto dell’anno successivo. E’ redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017, dei relativi Decreti attuativi e delle relative norme di attuazione.
Il bilancio deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l’andamento economico e finanziario dell’Associazione.
Il bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo, viene approvato dall’Assemblea ordinaria entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio cui si riferisce e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro 180 giorni dalla detta chiusura dell’esercizio. E’ prevista la possibilità di approvare il bilancio entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale, qualora particolari esigenze lo richiedano, fatto salvo il deposito del medesimo presso il RUNTS nel rispetto del termine di cui sopra.
ART. 19) BILANCIO SOCIALE
Il Bilancio sociale è redatto dal Consiglio Direttivo nei casi e modi previsti dall’art. 14 del D. Lgs. 117/2017.
ART. 20) DIVIETO DI DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI E L’OBBLIGO DI UTILIZZO DEL PATRIMONIO
L’Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell’art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l’obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento delle finalità previste.
ART. 21) CONVENZIONI
Le convenzioni tra l’Associazione di promozione sociale e le Amministrazioni pubbliche di cui all’art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dal Consiglio Direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell’Associazione, quale suo legale rappresentante.
Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Presidente, presso la sede dell’Associazione.
ART. 22) PERSONALE RETRIBUITO
L’Associazione di promozione sociale può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall’art. 36 del D. Lgs. 117/2017. L’Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, purché non volontari, laddove necessario ai fini dello svolgimento delle attività d’interesse generale di cui all’art. 2 del presente statuto e al perseguimento delle proprie finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell’attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 20% del numero degli associati, fermo restando il rispetto di quanto disposto dall’articolo 35, comma 1, relativamente alla prevalenza dell’attività di volontariato degli associati o delle persone aderenti agli enti associati.
I rapporti tra l’Associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dall’art. 16 del CTS, dalle leggi in materia e da eventuale apposito regolamento adottato dall’Assemblea dell’Associazione.
ART. 23) PERSONALE RETRIBUITO SPORTIVO E VOLONTARI SPORTIVI
Ai lavoratori sportivi dell’Associazione e alle prestazioni sportive dei volontari si applicano, in quanto compatibili con il presente statuto e con le norme previste in materia dal CTS, le disposizioni del D.Lgs. 36/2021 s.m.i.
ART. 24) RESPONSABILITÀ DELL’ASSOCIAZIONE
Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l’Associazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul patrimonio dell’associazione.
ART. 25) DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO
Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’Assemblea dei Soci convocata in seduta straordinaria, con l’approvazione di almeno 3/4 dei Soci e, comunque, secondo le norme del Codice Civile.
In caso di scioglimento o di mancata riaffiliazione o adesione, i beni concessi in uso all’Associazione dall’Ente di Promozione Sportiva cui la stessa è affiliata ritornano in possesso all’Ente che li aveva concessi.
In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell’Ufficio del Registro unico nazionale del Terzo settore competente e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore aventi finalità sportive, in conformità a quanto disposto dalle disposizioni di legge vigenti.
ART. 26) NORMA DI RINVIO
Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia e, in particolare alle norme del CTS nonché, in quanto applicabili, del D.Lgs. n. 36/2021.
